È stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 19 maggio 2020 il D.L. n. 34.

In questa breve news affrontiamo la variazione introdotta dall’art. 124 del D.L. che prevede che su seguenti beni si applichi l’esenzione da IVA fino al 31 dicembre 2020:

.           Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;

.           monitor multiparametrico anche da trasporto;

.           pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

.           tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

.           maschere per la ventilazione non invasiva;

.           sistemi di aspirazione;

.           umidificatori; laringoscopi;

.           strumentazione per accesso vascolare;

.           aspiratore elettrico;

.           centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

.           ecotomografo portatile;

.           elettrocardiografo;

.           tomografo computerizzato;

.           mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;

.    articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;

.    dispenser a muro per disinfettanti;

.    soluzione idroalcolica in litri;

.    perossido al 3 per cento in litri;

.    carrelli per emergenza;

.    estrattori RNA;

.    strumentazione per diagnostica per COVID-19;

.    tamponi per analisi cliniche;

.    provette sterili;

.    attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Pertanto, considerando che il D.L. è entrato in vigore ieri 19 maggio, tutte le cessioni la cui consegna o spedizione sia stata effettuata entro il 18 maggio saranno assoggettata ad IVA, mentre quelle effettuate da ieri saranno da effettuarsi in esenzione d’imposta.

Qualora siano già state emesse fatture con IVA sarà necessario emettere nota di credito per variazione della sola imponibilità.

Preghiamo prestare attenzione anche agli acquisti di tali beni che dovranno riportare le corrette gestioni dell’imposta.

Dal 1° gennaio 2021 i suddetti beni saranno soggetti all’aliquota del 5%.

In caso di dubbi siete pregati di contattare lo Studio.