Fatture elettroniche – Utilizzo dei codici TD01 e TD24 per prestazioni di servizi

Emetto fattura immediata TD01 o differita TD24 per i servizi che ho effettuato?

Ritengo sia utile richiamare l’attenzione sul corretto utilizzo dei codici di “fattura immediata TD01” o “fattura differita TD24”, per le prestazioni di servizi.

Premesso che per le cessioni di beni mobili il momento di effettuazione delle operazioni è generalmente quello di consegna o spedizione del bene, per le prestazioni di servizi rese all’interno dello Stato il momento impositivo è, generalmente, quello del pagamento del corrispettivo, mentre per l’autoconsumo personale o familiare e per quelle rese ad un soggetto passivo non stabilito all’interno dello Stato il momento impositivo è quello in cui le prestazioni sono ultimate.

L’obbligo di emissione della fattura scatta con il momento in cui l’IVA è esigibile, tranne nei casi in cui anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, nei quali casi l’operazione si considera effettuata alla data della fattura o a quella del pagamento (limitatamente all’importo fatturato o pagato).

La normativa stabilisce che è possibile emettere unica fattura riepilogativa o differita (TD24) se le cessioni o le prestazioni di servizi risultano da documento di trasporto o altra documentazione idonea, riepilogativa delle cessioni o prestazioni del mese che, generalmente, viene emessa con data fine mese.

Spesso si crea confusione se la prestazione sia da fatturare come immediata ovvero differita in quanto, durante il mese, si emettono/ricevono DDT per accompagnare le merci che vengono movimentate a seguito di lavorazioni, riparazioni ed altre motivazioni che sono legale a delle prestazioni di servizi (e non cessioni di beni). In questi casi –nonostante la presenza dei DDT e la consegna di beni magari sostituiti e/o riparati– non si è di fronte ad una cessione di beni ma ad una vera e propria prestazione di servizi. In questi casi la fattura da emettere dovrà portare il codice di fattura immediata (TD01) e non TD24 riferito alla fattura differita.

È vero che non sempre è agevole distinguere se ci si trova di fronte ad una prestazione di servizi ovvero ad una cessione di beni. Facciamo l’esempio della sostituzione di una caldaia:

.    se l’intento delle parti è quello di compravendere una specifica tipologia di caldaia (ma potrebbe essere un condizionatore, delle piastrelle, ecc.) e si chiede al venditore anche la posa siamo di fronte ad una cessione di beni (la caldaia) a cui si aggiunge una prestazione accessoria (la posa in opera);

.    in caso contrario se la volontà delle parti è quella di appaltare la sostituzione di una caldaia (anche se vengono scelte delle specifiche tecniche tra quelle proposte) siamo di fronte ad una prestazione di servizi.

Nel primo caso (vendita) la fattura deve essere emessa al momento della consegna o spedizione, oppure -nel caso di emissione dei DDT- la fatturazione potrebbe essere differita.

Nel secondo caso (l’appalto) si emetterà quasi sempre una fattura immediata in quanto (probabilmente) non si sarà incassato il corrispettivo.

Si potrà emettere una fattura differita -nel caso di prestazioni di servizi- se il corrispettivo viene pagato anticipatamente in tutto o in parte e si sia in presenza di contratti o altra idonea documentazione cui far riferimento per differire il momento di emissione alla fine del mese. Nel caso, comunque, nulla vieta di emettere una fattura immediata con data della transazione economica.